Requisiti tecnici, iscrizioni e inquadramento fiscale
Gli impiantisti sono coloro che svolgono attività di installazione, trasformazione e manutenzione straordinaria degli impianti ( idraulici, elettrici, termici ecc) e operano in uno dei settori più regolamentati in Italia.
Il riferimento normativo principale è il DM 37/2008, che stabilisce chi può operare, quali requisiti tecnici sono necessari e quali obblighi devono rispettare le imprese.
Per un’impresa impiantistica – elettrica, idraulica, termoidraulica, gas, condizionamento, sicurezza, ascensoristica, antincendio – essere in regola non è facoltativo: l’assenza dei requisiti può comportare sanzioni, sospensione dei lavori e perdita degli appalti.
Chi è l’Impiantista secondo il DM 37/2008
Il DM 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso (civile, industriale, commerciale).
Gli impianti sono suddivisi in 7 categorie:
| Lettera | Tipologia di Impianto |
|---|---|
| a | Impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, automazione cancelli/porte/barriere |
| b | Impianti radiotelevisivi, reti dati, fibra ottica, sistemi di sicurezza |
| c | Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione e scarico fumi |
| d | Impianti idrici e sanitari |
| e | Impianti gas (distribuzione e utilizzazione) |
| f | Ascensori, montacarichi e impianti di sollevamento |
| g | Impianti antincendio: idranti, rilevazione, estinzione automatica o manuale |
Iscrizioni obbligatorie: registro imprese o albo artigiani
Per operare legalmente, l’impresa impiantista deve essere iscritta:
- al registro imprese (Camera di Commercio)
oppure - all’Albo delle imprese artigiane (se attività artigiana)
L’abilitazione dipende dalla figura chiave prevista dal DM 37/2008:
Il Responsabile Tecnico (RT)
All’interno di un’impresa impiantistica, la figura centrale prevista dal DM 37/2008 è il Responsabile Tecnico. Si tratta della persona alla quale viene attribuita la responsabilità della corretta esecuzione tecnica delle lavorazioni e della conformità degli impianti alle normative vigenti. La legge richiede che il Responsabile Tecnico abbia un rapporto stabile con l’impresa, tale da permettergli di operare in nome e per conto di essa sotto il profilo tecnico.
Il ruolo può essere svolto da :
- titolare o dal legale rappresentante
- socio che partecipa attivamente al lavoro
- lavoratore dipendente anche in part-time, purché l’impegno non sia inferiore a 20 ore settimanali, così da garantire una presenza sufficientemente continuativa nella gestione tecnica
LIMITAZIONI
Quando il Responsabile Tecnico è nominato mediante atto formale di preposizione, la normativa stabilisce che egli possa svolgere l’incarico per una sola impresa e che tale funzione è incompatibile con lo svolgimento di altre attività continuative. L’obiettivo è assicurare che il RT possa dedicare la propria attenzione in modo esclusivo all’attività tecnica dell’impresa che rappresenta.
La legge prevede tuttavia una deroga importante: se il Responsabile Tecnico coincide con il titolare o con il legale rappresentante, l’incompatibilità non si applica. In questo caso è possibile ricoprire il ruolo anche per più imprese appartenenti allo stesso gruppo o riconducibili al medesimo soggetto.
Requisiti tecnico-professionali: come si ottiene l’abilitazione
L’art. 4 del DM 37/2008 elenca cinque modalità alternative per diventare Responsabile Tecnico.
| Opzione | Titolo di studio | Esperienza richiesta |
|---|---|---|
| A | Laurea tecnica specifica | Nessuna |
| B | Diploma / qualifica con indirizzo tecnico | 2 anni di lavoro nel settore (1 anno per impianti idrici – lettera D) |
| C | Attestato di formazione professionale | 4 anni nel settore (2 anni per lettera D) |
| D | Nessun titolo specifico | 3 anni come operaio specializzato presso impresa abilitata |
| E | Collaborazione tecnica continuativa (titolari, soci, collaboratori familiari) | 6 anni nel settore (4 anni per lettera D) |
Attenzione: il Ministero ha chiarito che l’esperienza deve essere pratica, non solo amministrativa.
Non basta fare il “capocantiere” o l’impiegato tecnico se non si è svolta attività manuale.
Aspetti fiscali e contributivi dell’impresa impiantistica
Il DM 37/2008 disciplina la parte tecnica della professione, ma non definisce il regime fiscale da adottare. Tuttavia, esistono alcuni elementi amministrativi che si devono considerare per verificare la piena regolarità dell’impresa.
Un primo aspetto riguarda l’inquadramento contributivo.
Perché l’esperienza lavorativa sia valida ai fini dell’abilitazione come Responsabile Tecnico, deve essere documentata attraverso rapporti di lavoro regolari e con iscrizione a INPS e INAIL. Ciò significa che il personale o lo stesso titolare devono risultare assicurati e registrati correttamente. In caso contrario, l’esperienza maturata non è riconosciuta. Un esempio frequente riguarda le ditte individuali: se il titolare non è assicurato all’INAIL, potrebbe non ottenere la validazione della propria esperienza tecnica, impedendo quindi il rilascio dell’abilitazione.
Passando all’inquadramento fiscale, l’impiantista può operare con diverse forme giuridiche:
- ditta individuale artigiana
- società di persone come la SNC
- società di capitali come SRL o SRLS
- cooperative.
Ogni scelta implica obblighi contabili diversi e regimi fiscali distinti.
I regimi applicabili sono generalmente tre:
- forfettario
- semplificato
- ordinario.
La convenienza dell’uno rispetto all’altro dipende da diversi fattori, tra cui il volume d’affari, il numero di dipendenti, la tipologia di spese sostenute e gli investimenti necessari per attrezzature e mezzi di lavoro. In sostanza, non esiste un regime uguale per tutti: la scelta va valutata caso per caso, analizzando costi, margini e prospettive di crescita dell’impresa.
Conclusione
Il DM 37/2008 non è solo un adempimento burocratico: è la norma che garantisce qualità, sicurezza e legalità nel settore degli impianti.
Se vuoi iniziare un attività di idraulico, elettricista e simili devi tenere presente tutti gli obblighi di legge per operare nella legalità.
Per operare correttamente è necessario:
- essere iscritti al Registro Imprese o all’Albo Artigiano
- nominare un Responsabile Tecnico qualificato
- possedere i requisiti tecnico-professionali previsti
- essere in regola con INPS e INAIL
- valutare il regime fiscale più vantaggioso
Una corretta consulenza contabile e amministrativa consente all’impiantista di evitare sanzioni, accedere a bandi e operare nel rispetto della normativa. CONTATTACI


