L’Italia, con il suo ricco tessuto imprenditoriale, sta puntando sempre più sull’innovazione come motore di crescita sostenibile, sviluppo tecnologico e occupazione, in particolare giovanile. Le start-up innovative e le PMI innovative rappresentano il fulcro di questa strategia, beneficiando di un quadro normativo speciale e di importanti agevolazioni.
Che cosa sono le Start-up innovative?
Una start-up innovativa è una società di capitali (come SRL, SPA, SAPA) o una società cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati. La sua finalità principale è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Queste imprese sono nate per promuovere una nuova cultura imprenditoriale, attrarre talenti e capitali, e creare un ambiente più favorevole all’innovazione in Italia.
Il quadro normativo:
La disciplina delle start-up innovative è stata introdotta dal D.L. 179/2012. Successivamente, il D.L. 3/2015 ha esteso molte di queste previsioni alle PMI innovative. Il 2024 ha visto una profonda revisione con due interventi legislativi chiave, approvati a distanza di un mese l’uno dall’altro:
• La Legge n. 162/2024, nota come “Legge Centemero”.
• La Legge n. 193/2024, denominata “Legge per il mercato e la concorrenza 2023”.
Questi provvedimenti hanno anche generato una sovrapposizione di norme che mancano di una visione organica, creando incertezza interpretativa.
Requisiti per qualificarsi come Start-up innovativa
Per ottenere e mantenere lo status di start-up innovativa, un’impresa deve soddisfare diversi requisiti:
1. Forma giuridica: deve essere una società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) o una società cooperativa, le cui azioni o quote non sono quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
2. Anzianità: costituita da non più di sessanta mesi.
3. Residenza: deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell’UE/SEE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
4. Valore della produzione: a partire dal secondo anno di attività, il valore totale della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro.
5. Utili: non deve aver distribuito e non deve distribuire utili.
6. Oggetto sociale: avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, escludendo attività prevalenti di agenzia e consulenza.
7. Origine: non deve essere stata costituita a seguito di fusione, scissione societaria o cessione di azienda/ramo d’azienda.
8. Requisiti tecnici (almeno uno dei seguenti):
◦ Spese in Ricerca e Sviluppo (R&S): uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Queste spese includono sviluppo precompetitivo e competitivo, prototipazione, sviluppo del business plan, costi di personale e consulenti esterni, e spese legali per la protezione della proprietà intellettuale.
◦ Personale altamente qualificato: impiego di personale in possesso di dottorato di ricerca (o che lo sta svolgendo), o di laurea con almeno tre anni di attività di ricerca certificata (almeno 1/3 della forza lavoro complessiva); oppure personale in possesso di laurea magistrale (almeno 2/3 della forza lavoro complessiva).
◦ Proprietà intellettuale: essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (brevetto) o titolare di un software registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
La permanenza nello status di start-up innovativa è di tre anni “standard” nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ma può essere prolungata fino a cinque anni se si rispettano specifici requisiti di crescita (es. aumento spese R&S al 25%, stipula contratti con la PA, crescita di ricavi/occupazione >50%, aumento di capitale qualificato, ottenimento brevetto). Ulteriori estensioni fino a quattro anni complessivi (totale settennio) sono previste per il passaggio alla fase di “scale-up”, con requisiti come aumenti di capitale superiori a 1 milione di euro da parte di OICR o incrementi di ricavi superiori al 100% annuo. La revoca dello status e la cancellazione dal Registro speciale avviene in caso di mancato rispetto dei requisiti.
Agevolazioni: vantaggi per imprese e investitori
Vantaggi per le imprese:
Esonero oneri camerali: per cinque anni dalla costituzione, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, imposta di bollo e diritti di segreteria per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese.
Inapplicabilità società di comodo: non sono tenute al test di operatività, evitando le penalizzazioni fiscali delle società non operative anche in caso di ricavi non congrui.
Maggiore facilità nella compensazione IVA: esonerate dal visto di conformità per compensazioni IVA fino a 50.000 euro e dall’obbligo di garanzia patrimoniale per rimborsi IVA superiori a 30.000 euro annui.
Stock Option e Work for Equity: possono remunerare collaboratori e fornitori con strumenti di partecipazione al capitale o diritti di opzione (stock option), il cui reddito non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari (né fiscale, né contributivo).
Accesso semplificato al Fondo di Garanzia PMI: beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto del Fondo, che copre fino all’80% del credito erogato dalle banche, con accesso automatico per le start-up innovative.
Cessione delle perdite fiscali: possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite fiscali realizzate nei primi tre anni di attività a società quotate che detengono almeno il 20% del capitale sociale.
Esenzione tassazione plusvalenze: le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative, acquisite tramite sottoscrizione di capitale tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, possono essere esenti da tassazione. Questo regime è stato reso pienamente operativo dalla Legge n. 162/2024.
Vantaggi per gli Investitori:
Gli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative sono incentivati con detrazioni fiscali:
Per le persone fisiche (detrazione IRPEF):
Detrazione ordinaria (Art. 29, D.L. 179/2012): possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’investimento. L’investimento massimo detraibile è di 1.000.000 euro annui. L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. Questa agevolazione opera in modo automatico.
Detrazione “de minimis” (Art. 29-bis, D.L. 179/2012):
- Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota è stata innalzata dal 50% al 65%.
- L’investimento massimo detraibile è di 100.000 euro annui per start-up innovative.
- Si applica solo nei primi tre anni di iscrizione della start-up nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
▪ Esclusioni: non compete se l’investimento genera una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance, o se l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up per un fatturato superiore al 25% dell’investimento.
▪ Credito d’Imposta per incapienti: una novità importante introdotta dalla Legge n. 162/2024 è la possibilità di convertire la quota di detrazione non fruita per incapienza dell’IRPEF in un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione (modello F24) o in dichiarazione, senza limiti temporali.
▪ Investimenti in convertendo: la detrazione matura alla data del bonifico (se con causale “versamento in conto aumento di capitale” e iscritto in riserva patrimoniale), anticipando il beneficio rispetto alla conversione in equity.
▪ Decadenza: non si decade dal beneficio se la cessione della partecipazione avviene per cause indipendenti dalla volontà dell’investitore (es. “diritto di trascinamento”).
▪ Procedura: per accedere a questa detrazione, la start-up innovativa beneficiaria deve presentare un’apposita istanza telematica al MIMIT tramite una piattaforma informatica gestita da Invitalia, prima che l’investimento venga effettuato.
▪ Tempistiche: in caso di investimenti tramite OICR, la detrazione può essere differita al periodo d’imposta in cui il fondo soddisfa il requisito di investire prevalentemente (almeno il 70%) in start-up o PMI innovative.
Per le persone giuridiche (deduzione IRES):
I soggetti passivi IRES che investono in start-up o PMI innovative possono dedurre dal reddito il 30% dell’investimento effettuato.
L’investimento massimo deducibile è di 1.800.000 euro annui.
Anche in questo caso, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza. Valgono le stesse esclusioni per le partecipazioni qualificate (>25%) o per investitori che siano fornitori significativi.
Conclusioni
Le start-up innovative rappresentano una risorsa strategica per l’economia italiana. Le recenti modifiche normative, pur con qualche disarmonia, hanno potenziato alcuni incentivi, come l’innalzamento dell’aliquota di detrazione IRPEF “de minimis” al 65% e l’introduzione del credito d’imposta per incapienti. Tuttavia, le nuove restrizioni, come la limitazione temporale dell’agevolazione ai primi tre anni e la soglia del 25% per le partecipazioni, potrebbero limitarne l’efficacia.
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